La “certificazione” professionale delle competenze del «manager di rete» merita un approfondimento sia perche il processo risulta ancora in corso sia perche costituirà una delle professioni più rispondenti agli attuali scenari competitivi. Come noto, in Italia per esercitare una professione sono necessari una legge ed appositi atti di normazione secondaria (regolamenti, decreti ministeriali, e cosl via) chiamati a definire quali siano i criteri minimi attraverso la cosi detta “regolamentazione dell’accesso”. Solitamente l’iter di regolamentazione si compone di:
- possesso necessario di uno specifico titolo di studio;
- espletamento di un tirocinio o di un prati-cantato;
- superamento di un esame valutativo delle competenze acquisite (ad es. esame di Stato);
- iscrizione ad un ordine professionale.
È la “legge” chiamata a stabilire quali siano le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e necessaria l’iscrizione in appositi albi (articolo 2229 codice civile). In particolare la materia delle professioni re-golamentate e stata oggetto di recente di un rilevante intervento normativo, rappre-sentato dal DPR 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Il quadro normativo italiano, inoltre, determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Il DPR 7 agosto 2012, n. 137 ha imposto la formazione continua per queste professioni.
Per quanto riguarda tutte le altre professioni che non prevedono l’iscrizione ad “albi professionali” la materia della certificazione professionale è regolata in Italia dalla Legge n. 4/2013 “Disposizione in materia di Professioni non organizzate” e dal D.Lgs. n. 13/2013 “Sistema di Attestazione nazionale” mentre il settore dei “Sistemi di Gestione” ha invece già gestito e certificato da tempo svariate figure professionali in ambito degli organismi EOQ1 ed EA di professionisti riconosciuti in tutta Europa che operano in tale settore. Si riportano a titolo di esempio le qualifiche più usate in ambito EOQ riconosciute da EA. La Certificazione professionale e il mante-nimento delle relative competenze costitui-scono, in ambito europeo, la premessa alla libera circolazione dei professionisti.
In generale con il termine Certificazione si intende «l’azione di riconoscimento, da parte di un Ente Terzo, per mezzo di certificato/marchio, che: un prodotto, un servizio, una figura professionale, un sistema di gestione, è conforme alle prescrizioni ad essi relativi definite da una Specifica di Riferimento elaborata da una Autorità Competente (eventualmente facendo riferimento ad una norma emanata da un ente di normazione)».
Ad oggi sono numerose le figure professionali, non organizzate in albi o collegi, che sono inquadrate secondo la legge n. 4/2013 che introduce in Italia il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del professionista. La stessa legge prevede il riconoscimento del professioni-sta anche attraverso la sua iscrizione ad una Associazione Professionale che rilascia un “attestato di qualità” (di parte seconda) quando tale Associazione e iscritta all’apposito elenco presente sul sito internet del MiSE.
L’Associazione Professionale viene inserita nell’apposito elenco quando rispetta i requisiti previsti dalla legge n. 4/2013 all’articolo 2 e articolo 7. In particolare, all’articolo 7, si riconosce alle Associazioni Pro-fessionali iscritte nel sito del MiSE, che es-se possono rilasciare ai propri iscritti ….
di Sergio Marchesini, Oliviero Casale e Piero Mignardi – Pubblicato Qualità N.ro 3 Maggio – Giugno 2016